Art. 2.
(Requisiti per l'esercizio dell'attività professionale di fisico).
1. Per esercitare la professione di fisico è necessario essere iscritti all'Albo.
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2. I pubblici dipendenti ai quali è consentito l'esercizio della libera professione sono soggetti alla disciplina di cui alla presente legge soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.